Titolo III
Art. 19
Quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione
In vigore dal 4 set 2025
1. La quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilita dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è incrementata delle misure mensili lorde, a decorrere dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, e rideterminata nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. La quota fissa della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilita dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è incrementata delle misure mensili lorde, a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, e rideterminata nei valori annui lordi, di cui alle seguenti tabelle:
Parte di provvedimento in formato grafico
3. La retribuzione di rischio e di posizione di parte fissa di cui ai commi 1 e 2, nella relativa misura mensile, è corrisposta per tredici mensilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-06-23;124#art-19