Sez. II
Art. 25
Ambito di applicazione e durata
In vigore dal 4 set 2025
1. Ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto disciplina il sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali di cui agli articoli 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies e 13-septies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e al personale dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, questi ultimi nel limite di un contingente complessivo non superiore a 25 unità, volto a valorizzare l'impiego operativo, la continuità del servizio, la qualificazione e l'esperienza specifica acquisita, nonché la previsione di benefici economici finalizzati al mantenimento delle indennità specialistiche in godimento nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità, temporanea o permanente, dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico, ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, come modificato dall', comma 3, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito in legge 12 luglio 2024, n. 101 e dell', comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120.
2. Le disposizioni normative ed economiche relative alla disciplina del sistema delle indennità, di cui agli , spettanti al personale di cui al comma 1 che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco entrano in vigore il 1° gennaio 2025 e l'attribuzione delle relative nuove misure decorre dalla medesima data. Restano ferme le diverse decorrenze previste dal presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-06-23;124#art-25