Art. 6

Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

In vigore dal 22 gen 2025
Modifiche all' del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le domande per gli interventi di cui all', sono redatte in bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalle vigenti disposizioni, in conformità alle linee guida e ai moduli resi disponibili nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le domande devono indicare il soggetto richiedente, l'intervento da realizzare, il costo totale, l'importo del contributo richiesto, le caratteristiche professionali del responsabile tecnico della gestione dell'intervento e la relativa nomina. Alle domande per gli interventi di cui all', commi 2, 3, 4, 5, 5.1-bis deve essere allegata la documentazione di cui all', comma 4. Per gli interventi di cui all', comma 5.1, le domande devono essere presentate secondo le modalità previste dal relativo bando reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le domande di cui all', ad eccezione di quelle di cui al comma 5.1, corredate dalla documentazione di cui al comma 1, sono presentate, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri a pena di improcedibilità mediante l'accesso alla piattaforma informatica. È ammessa, altresì, la trasmissione attraverso l'uso di posta elettronica certificata. Fino alla data di presentazione delle domande di contributo a valere sui fondi anno 2025, è ammessa la trasmissione tramite raccomandata. A tale fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza ovvero la prova della ricevuta di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata. È comunque fatto obbligo, a pena di improcedibilità, di caricare le domande sulla piattaforma informatica entro il termine comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-11-13;213#art-6

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