Art. 4

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

In vigore dal 22 gen 2025
Modifiche all' del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli interventi di cui all', devono consentire il completamento dell'iniziativa e devono essere definiti in ogni loro aspetto tecnico, funzionale e finanziario.». b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I requisiti oggettivi di cui al comma 1 devono risultare da una relazione tecnica redatta secondo il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri o secondo quanto previsto dal relativo bando reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito corredata dalla documentazione ivi indicata e firmata dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.»; c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. La domanda non può essere accolta ove la relazione tecnica di cui al comma 2 non sia allegata o se la documentazione da allegare sia mancante o incompleta ovvero non sia redatta secondo il modulo di cui al comma 2.»;
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-11-13;213#art-4

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo