Art. 3
Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
In vigore dal 22 gen 2025
Modifiche all' del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, è sostituito dal seguente:
« (Requisiti soggettivi). - 1. Le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, ad esclusione dei soggetti aventi finalità di lucro, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all', commi 2, 3, 4, 5 e 5.1-bis, possono presentare domanda che deve essere redatta secondo il modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1-bis. Per la categoria di intervento di cui all', comma 5.1, possono presentare domanda le amministrazioni statali, il Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222 e gli enti locali territoriali, proprietari di immobili adibiti all'istruzione scolastica. La domanda deve essere redatta secondo quanto previsto dal bando reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.
2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti devono comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui all', comma 2, dei seguenti requisiti:
a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse e delle assicurazioni sociali, nonché, nei casi previsti dalla legge, all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) non essere incorsi nella revoca, totale o parziale, di conferimenti di quote dell'otto per mille, di cui all'articolo 8-bis negli ultimi cinque anni;
c) agire in base a uno Statuto che comprenda espressamente tra le finalità istituzionali anche interventi dei tipi indicati all' e documentare di avere svolto negli ultimi tre anni attività previste dall' per un importo pari al contributo richiesto;
d) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;
e) avere individuato un responsabile tecnico della gestione dell'intervento in possesso dei titoli di studio e professionali necessari per l'esecuzione dell'intervento;
f) avere le capacità finanziarie di cui alla dichiarazione rilasciata da un istituto bancario;
g) non avere riportato condanna, ancorchè non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
h) avere un numero di interventi ancora da concludere non superiore a due;
i) essere in regola con la restituzione della quota di contributi dell'otto per mille derivante da provvedimenti di revoca, decadenza, restituzione dei risparmi di spesa o da rinuncia.
3. I requisiti soggettivi, di cui al comma 2, lettere a) e g) devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.
4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere a), b), c), d), e) e g) con dichiarazione del legale rappresentante, da cui risultino anche i requisiti degli amministratori, la composizione degli organi della persona giuridica o dell'ente e le finalità dello Statuto allegato in copia; quanto alla lettera f) con dichiarazione documentata del legale rappresentante relativa alle capacità finanziarie. Il responsabile tecnico della gestione dell'intervento deve comprovare i requisiti di cui alle lettere a), e) e g) con propria dichiarazione. Le dichiarazioni sopra specificate sono redatte a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo i moduli resi disponibili nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Tutti i requisiti soggettivi di cui al comma 2 devono essere posseduti e comprovati all'atto della presentazione della domanda di cui all', comma 2, allegando le dichiarazioni di cui al comma 4. La domanda non può essere accolta, se non è conforme al modulo reso disponibile nell'apposita sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri o se la documentazione allegata è mancante o incompleta. A pena di decadenza, i requisiti soggettivi devono essere mantenuti per tutta la durata dell'intervento.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-11-13;213#art-3