Art. 7

Ufficio stampa

In vigore dal 20 nov 2024
1. L'Ufficio stampa, costituito ai sensi dell' della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa, con particolare riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale. Ai sensi del comma 2 del medesimo , il personale addetto alle funzioni proprie dell'Ufficio stampa e il Capo dell'Ufficio medesimo devono essere iscritti all'albo nazionale dei giornalisti. 2. All'Ufficio stampa è preposto il Capo dell'Ufficio stampa, il quale è scelto dal Ministro tra giornalisti, operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, enti, organismi e imprese pubbliche, in possesso di specifica capacità e comprovata esperienza nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422. 3. Il Ministro può, altresì, nominare un portavoce, anche esterno all'amministrazione, ai sensi dell' della legge 7 giugno 2000, n. 150, dotato della necessaria professionalità, nell'ambito del contingente complessivo di cui all', comma 1, che, in collaborazione con l'Ufficio stampa, cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. 4. Le funzioni del portavoce, qualora non nominato, possono essere svolte dal Capo dell'Ufficio stampa.
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