Art. 12

Personale degli uffici di diretta collaborazione

In vigore dal 20 nov 2024
1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all' e all', è stabilito, nel rispetto degli stanziamenti a bilancio per gli organi di diretta collaborazione, in complessive 100 unità, comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli Uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti Uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di fuori ruolo, comando, aspettativa, o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio e, in tal senso, a complessiva invarianza di spesa, nel limite massimo di venti unità del predetto contingente complessivo, personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto con contratto a tempo determinato, e nel limite di ulteriori massime ventotto unità, esperti e consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, con contratti di collaborazione, ai sensi dell', comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all', comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 2. Nell'ambito del contingente complessivo di 100 unità stabilito dal comma 1, sono individuati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non generale non superiore a due, nei limiti dell'esistente dotazione organica. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 3. In aggiunta al contingente di cui all', commi 1 e 2, possono essere chiamati a collaborare con il Ministro fino ad un massimo di cinque Consiglieri, a titolo gratuito, scelti fra persone dotate di elevata professionalità nelle materie di competenza del Ministero. 4. Le posizioni relative ai responsabili degli Uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro, dal responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, dal Capo dell'Ufficio stampa, dal Consigliere diplomatico e dal responsabile dell'Ufficio rapporti internazionali si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. 5. Le posizioni di Vice Capo di Gabinetto e Vice Capo dell'Ufficio legislativo si intendono ricomprese nel contingente di cui al comma 1. 6. Fatta salva la possibilità di revoca anticipata da parte del Ministro qualora venga meno il rapporto fiduciario, tutte le assegnazioni di personale, gli incarichi di livello dirigenziale, le consulenze e i contratti a tempo determinato, di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 decadono automaticamente, ove non confermati, entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-09-04;161#art-12

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