Art. 14

Modalità della gestione

In vigore dal 20 nov 2024
1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli Uffici di cui all', comma 4, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad un Vice Capo di Gabinetto o ad uno dei dirigenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall' del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti. 2. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'Organismo indipendente di valutazione della performance costituiscono ai fini di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, un unico centro di responsabilità amministrativa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2024-09-04;161#art-14

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo