Art. 3

Ufficio di Gabinetto

In vigore dal 20 nov 2024
1. L'Ufficio di Gabinetto supporta il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. In particolare, l'Ufficio di Gabinetto: a) coordina e cura i rapporti con gli altri organi costituzionali e comunitari, con le autorità amministrative indipendenti e con il Consiglio di Stato; b) svolge attività di supporto all'organo politico circa la destinazione delle risorse finanziarie di cui all', comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in raccordo con i dipartimenti e gli uffici dirigenziali generali competenti; c) sovrintende, altresì, alle funzioni di comunicazione istituzionale del Ministero, determinando gli indirizzi strategici e le priorità operative dell'azione di comunicazione del Ministero, ferme restando le attribuzioni gestionali delle strutture amministrative del Ministero; d) cura i rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; cura, inoltre, l'adozione dei provvedimenti di concessione del patrocinio del Ministero. 2. Tale Ufficio, con provvedimento del Capo di Gabinetto, può essere articolato in distinte aree organizzative di carattere non dirigenziale. 3. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nell'attività di indirizzo politico-amministrativo, coordina gli Uffici di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Il Capo di Gabinetto definisce, altresì, con proprio provvedimento l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e assegna il personale e le risorse finanziarie e strumentali ai predetti Uffici. Il Capo di Gabinetto esamina gli atti da sottoporre alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. 4. Il Capo di Gabinetto è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, dirigenti di ruolo di livello generale delle pubbliche amministrazioni, nonché fra professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche, ovvero fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità tecniche e professionali di elevato grado, adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate. 5. Il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, può nominare, con proprio decreto, fino a due vice Capi di Gabinetto, scelti fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale o delle autorità indipendenti, nonché fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata capacità ed esperienza nelle materie di competenza del Ministero nonché nell'ambito dei rapporti con le Istituzioni pubbliche o private. L'incarico di vice Capo di Gabinetto può essere ricoperto anche da dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni. L'incarico di vice Capo di Gabinetto ha la durata del relativo mandato governativo, fatta salva la possibilità di revoca anticipata da parte del Ministro per il venir meno del rapporto fiduciario. 6. Ai fini del supporto dell'organo politico, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto è operativa la «Segreteria Principale di Sicurezza NATO-UE/S», sede dell'Organo Centrale di Sicurezza, per lo svolgimento dei compiti indicati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, che disciplina la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva. 7. Ai sensi dell', commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto è individuato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio, nei limiti della vigente dotazione organica come rideterminata dalla Tabella A allegata al presente regolamento. Tale incarico non concorre a determinare il limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 8. Nello svolgimento dell'incarico di cui al comma 7 è assicurato il raccordo con il Capo di Gabinetto, al quale vengono sottoposti gli esiti dell'attività svolta per le conseguenti determinazioni.
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