Art. 27

Modifiche all'articolo 110 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

In vigore dal 25 ott 2022
1. All'articolo 110 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: «5-bis. In deroga a quanto previsto dai commi da 1 a 5, le navi lagunari devono avere la seguente dotazione: a) segnali di soccorso di tipo approvato sul ponte di comando secondo le seguenti modalità: 1) quattro segnali a mano a stelle rosse su navi traghetto e su navi abilitate al trasporto di più di 250 passeggeri; 2) due segnali a mano a stelle rosse sulle altre navi; b) fanali regolamentari secondo la Colreg 1972. Sono esentate le navi che, per ragioni operative, non sono dotate di strutture idonee all'installazione dei fanali e dei segnali diurni di fonda e di non governo. In tale caso, le navi sono dotate di illuminazione idonea a rendere possibile una immediata percezione della loro intera sagoma; c) un segnale sonoro conforme alla Colreg 1972: 1) obbligatorio per le navi nuove; 2) a giudizio degli organi di esecuzione delle visite e degli accertamenti, per le navi esistenti e, comunque, qualora se ne rende necessaria la sostituzione. 5-ter. Le caratteristiche del segnale sonoro per le navi lagunari di lunghezza inferiore a 25 metri sono definite con provvedimento del Ministero da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 5-quater. Il posizionamento dei fanali di cui al comma 5-bis, lettera b), può non essere conforme alle prescrizioni della Colreg 1972 se viene accertato dall'ente tecnico che la sistemazione regolamentare è incompatibile con le caratteristiche della nave, con il servizio previsto e con i percorsi che la nave è destinata a effettuare. Di tale accertamento ne viene data evidenza, ai sensi della regola 1, lettera e), della Colreg 1972, nella predisposizione del piano di cui all'.».
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-07-19;148#art-27

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