Art. 22
Modifiche all'articolo 105 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
In vigore dal 25 ott 2022
1. All'articolo 105 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole «e locale» sono sostituite dalle seguenti: «, locale e nelle acque protette della laguna di Venezia»;
b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) le navi sono provviste di mezzi collettivi di salvataggio in numero tale da poter accogliere tutte le persone per le quali le stesse sono certificate;
b) se sussistono i presupposti di cui all'articolo 106-bis, le navi possono essere dotate di mezzi collettivi di salvataggio in misura ridotta:
1) pari al 50 per cento del numero massimo delle persone trasportabili, per le navi che trasportano un numero di passeggeri uguale o superiore a 250;
2) pari al 25 per cento del numero massimo di persone trasportabili, per le navi che trasportano un numero di passeggeri inferiore a 250;
c) indipendentemente da quanto disposto alle lettere a) e b), le navi di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate possono essere dotate di mezzi collettivi di salvataggio in misura non inferiore al 25 per cento del numero massimo di persone trasportabili;
d) le navi di stazza lorda inferiore a 5 tonnellate non hanno l'obbligo di essere dotate di mezzi collettivi di salvataggio se trasportano un numero di persone inferiore a venti;
e) la dotazione di mezzi collettivi di salvataggio è costituita da imbarcazioni di salvataggio ovvero da zattere autogonfiabili, eventualmente asservite ai dispositivi di evacuazione marini (MES), ovvero da apparecchi galleggianti ovvero da salvagenti anulari conteggiati nella misura di uno ogni due persone;
f) fermo restando quanto disposto dalle lettere a), b), c), d) ed e), sono presenti a bordo salvagenti anulari secondo le seguenti modalità:
1) navi di lunghezza superiore a 24 metri, escluse le navi traghetto: quattro salvagenti anulari di cui almeno due dotati di boetta luminosa e sagola galleggiante. Almeno uno dei salvagenti anulari è dotato di boetta fumogena, da attivarsi prima del lancio e collegata con sagola galleggiante di lunghezza adeguata;
2) navi di lunghezza uguale o inferiore a 24 metri ma superiore a 10 metri: due salvagenti anulari, entrambi dotati di boetta luminosa e sagola galleggiante. Almeno uno dei salvagenti anulari è dotato di boetta fumogena da attivarsi prima del lancio.
È consentito il posizionamento della boetta fumogena nella cabina di pilotaggio;
3) navi di lunghezza inferiore a 10 metri: un salvagente anulare dotato di boetta luminosa, sagola galleggiante e boetta fumogena da attivarsi prima del lancio. È consentito il posizionamento della boetta fumogena nella cabina di pilotaggio;
4) navi traghetto: quattro salvagenti anulari, di cui due ubicati sulle alette del ponte di comando e dotati di segnale di tipo combinato. Tale dotazione è obbligatoria per le navi lagunari di nuova costruzione e sostituisce l'attuale dotazione, per le navi esistenti, alla prima visita di sicurezza dopo il 31 dicembre 2022;
g) i salvagenti anulari di cui al comma 5, utilizzati in sostituzione degli apparecchi galleggianti, non sono computabili tra quelli prescritti dalla lettera f);
h) le navi sono dotate di mezzi per la risalita fissi o manovrabili da bordo se l'altezza dell'opera morta, al minimo galleggiamento, è maggiore di 50 centimetri.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-07-19;148#art-22