Art. 20
Modifiche all'articolo 94 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
In vigore dal 25 ott 2022
1. All'articolo 94 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano alle navi lagunari, per le quali valgono le seguenti:
a) i requisiti, le caratteristiche di costruzione e le sistemazioni dei mezzi individuali e collettivi di salvataggio e, per questi ultimi, i relativi dispositivi di messa a mare, sono di tipo approvato e rispondono alle norme del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico;
b) quando sono previsti dispositivi per la messa a mare delle zattere di salvataggio, ciascuno di essi serve non più di sei zattere;
c) i mezzi di salvataggio sono di tipo approvato e sono sistemati a bordo in conformità alle disposizioni del presente regolamento;
d) per le navi lagunari esistenti, i mezzi di salvataggio già a bordo possono essere mantenuti fino a quando non se ne renda necessaria la loro sostituzione per vetustà o deterioramento, a condizione che siano dotati, ove previsto, degli accessori richiesti, comprese le strisce retroriflettenti;
e) se nel corso dell'impiego della nave si rende necessaria la sostituzione di un equipaggiamento, esso è immediatamente sostituito con altro che abbia analoga destinazione d'uso e caratteristiche nuove.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-07-19;148#art-20