Art. 15

Modifiche all'articolo 73 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435

In vigore dal 25 ott 2022
1. All'articolo 73 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «Tutte le navi» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle navi lagunari di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate,»; b) al comma 2, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «Per le navi lagunari, devono essere sistemati mezzi di comunicazione tra la plancia e le posizioni dalle quali è stabilito, dai regolamenti dell'ente tecnico, il comando della macchina di governo principale e ausiliaria. I mezzi di comunicazione, che devono essere conformi ai regolamenti dell'ente tecnico, possono non essere installati quando, a soddisfazione dell'Autorità marittima, è possibile comunicare agevolmente a voce tra le posizioni di comando delle macchine e la plancia.»; c) al comma 3, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «Per le navi lagunari, detto sistema di comunicazione dal ponte di comando ai locali interni della nave è previsto solo per le navi a più ponti.»; d) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Le navi lagunari di stazza lorda superiore o uguale a 200 tonnellate, senza personale di guardia in macchina se non in caso di avaria dei telecomandi dei motori dalla plancia, possono essere munite, in luogo di quanto previsto dal comma 1, di un portavoce ovvero di un telefono a cuffia, indipendente da altri impianti telefonici di bordo o di un dispositivo sonoro di trasmissione di ordini di potenza adeguata alla rumorosità del locale macchine, provvisto di mezzo di conferma dell'ordine ricevuto, alimentato da fonte di energia autonoma e indipendente da altri mezzi di comunicazione di bordo.»; e) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Per le navi lagunari di stazza inferiore a 200 tonnellate ma superiore o uguale a 25 tonnellate, dove timoniere e motorista sono a vista reciproca non è richiesto alcun dispositivo di trasmissione di ordini di cui al comma 5. Il dispositivo di trasmissione ordini non è altresì richiesto per le navi lagunari bielica di stazza inferiore a 200 tonnellate ma superiore o uguale a 25 tonnellate.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-07-19;148#art-15

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