Art. 11
Modifiche all'articolo 69 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
In vigore dal 25 ott 2022
1. All'articolo 69 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Limitatamente al bordo libero alle navi lagunari si applicano le seguenti disposizioni:
a) sulle navi non munite di certificato di bordo libero, fermo il disposto dell' della legge, è apposta in maniera permanente e visibile la linea di massimo carico relativa alle condizioni più gravose, verificate con le istruzioni al comandante sulla stabilità approvate dall'ente tecnico. La linea di massimo carico ha lunghezza di 230 millimetri e altezza di 25 millimetri.
L'ente tecnico ne rilascia apposita dichiarazione di rispondenza;
b) per le navi esistenti, la linea di massimo carico di cui alla lettera a) è apposta alla prima visita speciale di classe o di rinnovo del certificato di navigabilità in scadenza dopo il 1° gennaio 2023;
c) non sono soggette all'obbligo di apposizione della linea di massimo carico di cui alla lettera a) le navi dotate di soli posti a sedere o assoggettate al conteggio dei passeggeri.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-07-19;148#art-11