Titolo III
Art. 43
Distacchi sindacali
In vigore dal 1 set 2022
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, al primo periodo, il numero «35» è sostituito dal numero «137»; le parole da «entro il primo» fino a «successivamente» sono soppresse, la parola «biennio» è sostituita dalla parola «triennio»; al secondo periodo in fine, la parola «ripartizione» è sostituita dalle parole «la rilevazione della rappresentatività»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le richieste di distacco sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alla Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la quale cura gli adempimenti istruttori, finalizzati all'accertamento dei requisiti di cui al comma 7. Accertati i predetti requisiti, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile acquisisce il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emana il decreto di distacco entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del distacco. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento del requisito della rappresentatività ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e del relativo riparto di cui al comma 2, è considerato acquisito qualora lo stesso Dipartimento non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta di preventivo assenso. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ogni singolo distacco in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca sono comunicate alla Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che le trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. I consequenziali provvedimenti sono adottati solo in caso di revoca.».
c) al comma 4, le parole «alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica e» sono soppresse;
d) al comma 8, il numero «144» è sostituito dal numero «244»;
e) il comma 10 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-06-17;121#art-43