Titolo III
Art. 45
Permessi sindacali retribuiti
In vigore dal 1 set 2022
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole «collocato in distacco» sono inserite le parole «a tempo pieno»;
b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
c) al comma 3, il numero «35» è sostituito dal numero «137».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-06-17;121#art-45