Titolo III

Art. 38

Informazione

In vigore dal 1 set 2022
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 è sostituito dal seguente: « (Informazione). - 1. L'informazione è il presupposto inderogabile per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti; pertanto, essa è fornita dall'Amministrazione in via preventiva e in forma scritta sulle materie indicate nei commi seguenti. 2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'Amministrazione, allo scopo di rendere aperto e costruttivo il confronto tra le parti, fornisce tutte le informazioni necessarie sugli atti di valenza generale concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane, i regolamenti attuativi dell'ordinamento del personale e le particolari esigenze di servizio aventi carattere straordinario o di emergenza, inviando la relativa documentazione alle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto. 3. L'informazione deve essere fornita nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire alle Organizzazioni sindacali di cui al precedente comma, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali sono previste la concertazione o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-06-17;121#art-38

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