Titolo II
Art. 25
Permessi
In vigore dal 1 set 2022
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole da «decesso» a «n. 53» sono sostituite dalle seguenti: «decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o di un affine di primo grado, in ragione di tre giorni all'anno per evento, ai sensi dell', comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53. Il permesso per lutto può essere fruito entro sette giorni lavorativi dal decesso.»;
b) al comma 3, dopo le parole «anche entro i» il termine «trenta» è sostituito con il seguente «quarantacinque».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-06-17;121#art-25