Titolo II

Art. 24

Congedo ordinario

In vigore dal 1 set 2022
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 è inserito in fine il seguente periodo: «Per il personale che effettua le turnazioni 12/24 e 12/48, la durata del congedo ordinario è di sedici turni, comprensivi dei turni equivalenti alle due giornate previste dalla suddetta norma.»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente comma: «3. Per i primi tre anni di servizio, computando anche il periodo del corso di formazione iniziale, la durata del congedo ordinario è di trenta giorni, comprensivi delle due giornate previste dall', comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Per il personale che effettua le turnazioni 12/24 - 12/48, la durata del congedo ordinario è di quindici turni, comprensivi dei turni equivalenti alle due giornate previste dalla suddetta norma.»; c) il comma 5 è sostituito dal seguente comma: «5. Ai sensi di quanto previsto dall', comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, spettano altresì quattro giornate di riposo al personale che effettua orario giornaliero, ovvero due turni di riposo al personale che effettua turni di servizio di dodici ore, da fruire nell'arco dell'anno solare.»; d) al secondo periodo del comma 8 le parole «Esse sono fruite» sono sostituite dalle parole «Di norma deve essere fruito»; in fine, sono inserite le seguenti parole: «e, nel caso di personale turnista, deve essere distribuito equamente tra turni diurni e notturni. La concessione o il diniego del congedo richiesto deve essere comunicato al dipendente in forma scritta entro un termine congruo dalla presentazione dell'istanza, tenuto anche conto delle eventuali esigenze prospettate dall'interessato.»; e) il comma 16 è sostituito dal seguente comma: «16. Il congedo ordinario maturato e non goduto per esigenze di servizio è monetizzabile solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-06-17;121#art-24

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo