Capo I

Art. 3

Autorità competenti

In vigore dal 24 gen 2019
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato Ministero dell'ambiente, è l'autorità competente ai fini di quanto previsto all', paragrafi 2 e 3, all', all', paragrafo 3, all', paragrafo 4, all', paragrafo 4, e all', paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014. 2. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito denominato ISPRA, ai fini di quanto previsto all', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-11-16;146#art-3

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