Capo II

Art. 9

Persone fisiche soggette all'obbligo di attestazione e iscrizione al Registro telematico nazionale

In vigore dal 24 gen 2019
Persone fisiche soggette all'obbligo di attestazione e iscrizione al Registro telematico nazionale 1. Fatto salvo quanto stabilito all', le persone fisiche che svolgono l'attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE devono essere in possesso di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione della formazione. 2. Le persone fisiche che intendono conseguire l'attestato per svolgere l'attività di cui al comma 1 devono: a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale; b) presentare richiesta di attestazione ad uno degli organismi di cui all', corredata dalla richiesta di cui alla lettera a); c) completare un corso di formazione basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste nell'allegato del regolamento (CE) n. 307/2008, entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione di cui alla lettera a). 3. All'iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalità di cui all', comma 4, e l'iscrizione è condizione necessaria per ottenere l'attestato di cui al comma 1. 4. L'attestato di cui al comma 1 è rilasciato, entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del corso di formazione di cui al comma 2, lettera c). 5. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2, lettera c), comporta, previa notifica all'interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-11-16;146#art-9

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