Art. 9
Disposizioni d'attuazione e finanziarie
In vigore dal 11 gen 2019
1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono all'attuazione degli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 novembre 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Tria, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1573
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-11-12;140#art-9