Art. 9

Disposizioni d'attuazione e finanziarie

In vigore dal 11 gen 2019
1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono all'attuazione degli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 novembre 2018 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Tria, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1573
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Disposizioni d'attuazione e finanziarie (Art. 9 Regolamento concernente la definizione della struttura del piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 38-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196.) — Testo vigente | Portale Normativo