Art. 4
Contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale
In vigore dal 11 gen 2019
1. Il piano dei conti integrato di cui all'allegato 1, predisposto in coerenza con il piano dei conti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, costituisce lo strumento per la tenuta della contabilità integrata, che le amministrazioni centrali dello Stato adottano ai sensi dell'articolo 38-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, affiancando, a fini conoscitivi, la contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria. La registrazione degli eventi contabilmente rilevanti ai fini della manifestazione economica e patrimoniale mediante l'utilizzo del piano dei conti è obbligatoria e indipendente dalle registrazioni sulla contabilità finanziaria.
2. Ciascun evento contabilmente rilevante deve trovare corrispondenza in una o più transazioni contabili elementari, che sono registrate in modo da assicurare:
a) la movimentazione di una voce del piano dei conti relativa al modulo finanziario, ove la transazione contabile elementare discenda da un evento contabilmente rilevante ai fini della manifestazione finanziaria;
b) la movimentazione delle opportune voci del piano dei conti relative ai moduli economico e patrimoniale, ove la transazione contabile elementare discenda da un evento rilevante ai fini della manifestazione economica e patrimoniale.
3. Ciascuna voce del piano dei conti relativa alla contabilità finanziaria è correlata alle corrispondenti voci del piano dei conti relativo alla contabilità economico-patrimoniale mediante schemi di collegamento predisposti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e pubblicati sul relativo sito internet istituzionale.
4. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 38-bis, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la valorizzazione delle transazioni contabili elementari che discendono da eventi rilevanti ai fini della manifestazione economica e patrimoniale avviene in base alle regole del sistema di contabilità economica analitica definito ai sensi del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-11-12;140#art-4