Art. 8
Controlli
In vigore dal 11 gen 2019
1. Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato esercitano l'attività di monitoraggio e controllo sulla correttezza delle scritture contabili adottate dalle amministrazioni centrali dello Stato, incluse le loro articolazioni periferiche, e sull'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
2. Il decreto di cui all', comma 2, disciplina le modalità di controllo per la fase della sperimentazione.
3. Le modalità di controllo a regime, definite a seguito della sperimentazione di cui all', sono adottate mediante modificazioni del presente regolamento.
4. Come previsto dall'articolo 38-bis, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e al termine della sperimentazione di cui all', il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti, si coordinano, anche mediante convenzioni, per le procedure di controllo contabile di rispettiva competenza, ivi compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-11-12;140#art-8