Capo III
Art. 23
Effetti del nuovo trattamento economico
In vigore dal 7 gen 2023
1. Le misure del nuovo trattamento economico risultanti dall'applicazione degli hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull' indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell' (Stipendio tabellare) e dell' (Retribuzione di posizione) hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale, alle scadenze e negli importi previsti dai predetti . Agli effetti dell'indennità di buonuscita, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del Codice Civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-05-24;85#art-23