Capo III

Art. 19

Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato

In vigore dal 7 gen 2023
1. Il fondo di cui all', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, ferme restando le integrazioni previste dai successivi decreti di recepimento dei relativi accordi, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate. 2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie, al lordo delle ritenute a carico del dipendente: a) Euro 327.273 a decorrere dal 1° gennaio 2019; b) Euro 506.020 a decorrere dal 1° gennaio 2020; c) Euro 956.388 a decorrere dal 1° gennaio 2021. 3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota non inferiore al 30 per cento delle risorse, al netto dell'indennità di posizione attribuita al personale in servizio all'estero, viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato. 4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-05-24;85#art-19

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