Capo III
Art. 19
Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato
In vigore dal 3 giu 2026
1. Il fondo di cui all', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, ferme restando le integrazioni previste dai successivi decreti di recepimento dei relativi accordi, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie, al lordo delle ritenute a carico del dipendente: euro 2.083.261,80 a decorrere dal 1° gennaio 2024.
3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota non inferiore al 30 per cento delle risorse, al netto dell'indennità di posizione attribuita al personale in servizio all'estero, viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.
4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-05-24;85#art-19