Capo III
Art. 17
Stipendio tabellare
In vigore dal 3 giu 2026
1. Gli stipendi tabellari, come previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, n. 195, sono incrementati:
- per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 già erogata in tale anno ai sensi dell', comma 609, della legge n. 234 del 2021;
- per l'anno 2023 di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti all'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 già erogata in tale anno ai sensi dell', comma 609, della legge n. 234 del 2021.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:
=========================================================
| Ambasciatore | 8.524,04 € |
+=================================+=====================+
|Ministro Plenipotenziario | 101.736,57 €|
+---------------------------------+---------------------+
|Consigliere d'Ambasciata | 80.270,22 €|
+---------------------------------+---------------------+
|Consigliere di Legazione | 63.155,13 €|
+---------------------------------+---------------------+
|Segretario di Legazione | 48.314,87 €|
+---------------------------------+---------------------+
3. Gli importi di cui al comma 2 comprendono ed assorbono le somme corrisposte ai sensi delle disposizioni vigenti a titolo di indennità di vacanza contrattuale per il triennio giuridico ed economico 2022-2024.
4. Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all', comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle disposizioni vigenti.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto che recepisce l'accordo sindacale è riconosciuta, a partire dal mese successivo, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo. L'importo di tale copertura è pari al 30 per cento della previsione ISTAT dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50 per cento del predetto indice.
6. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 5 si applica la procedura di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, fermo restando, per il triennio 2025-2027, quanto previsto dall', comma 128, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. La procedura deve essere attivata entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta dall'Organizzazione sindacale firmataria del presente decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-05-24;85#art-17