Capo III
Art. 17
18 / 29Stipendio tabellare
In vigore dal 7 gen 2023
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:
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|Ambasciatore | 112.590,21 € |
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|Ministro Plenipotenziario | 96.362,74 € |
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|Consigliere d'Ambasciata | 75.396,39 € |
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|Consigliere di Legazione | 59.081,30 € |
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|Segretario di Legazione | 44.974,67 € |
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2. A decorrere dal 1° gennaio 2020 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:
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|Ambasciatore | 113.008,96 € |
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|Ministro Plenipotenziario | 96.781,49 € |
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|Consigliere d'Ambasciata | 75.815,14 € |
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|Consigliere di Legazione | 59.500,05 € |
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|Segretario di Legazione | 45.393,42 € |
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3. A decorrere dal 1° gennaio 2021 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:
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|Ambasciatore | 114.064,04 € |
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|Ministro Plenipotenziario | 97.836,57 € |
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|Consigliere d'Ambasciata | 76.870,22 € |
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|Consigliere di Legazione | 60.555,13 € |
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|Segretario di Legazione | 46.414,87 € |
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4. Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all', comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle disposizioni vigenti.
5. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono e conglobano l'indennità di vacanza contrattuale corrisposta ai sensi dell', comma 35 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e dell', comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto che recepisce l'accordo sindacale è riconosciuta, a partire dal mese successivo, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo. L'importo di tale copertura è pari al 30 per cento della previsione ISTAT dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50 per cento del predetto indice.
7. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 6 si applica la procedura di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. La procedura deve essere attivata entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta dall'Organizzazione sindacale firmataria del presente decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-05-24;85#art-17