Titolo VI
Art. 31
Abrogazioni
In vigore dal 25 feb 2023
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161.
2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 184-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) gli articoli 41, comma 2 e 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 giugno 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare
Delrio, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 3253
Note all'articolo
- Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto (con l'art. 48, comma 3) che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del medesimo D.L., sono abrogati l'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-06-13;120#art-31