Titolo VI
Art. 28
Controlli e ispezioni
In vigore dal 25 feb 2023
1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorità di controllo effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e, con riferimento alle disposizioni del Titolo II, degli obblighi assunti nel piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all', ovvero nella dichiarazione di avvenuto utilizzo.
Note all'articolo
- Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto (con l'art. 48, comma 3) che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del medesimo D.L., sono abrogati l'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-06-13;120#art-28