Titolo VI

Art. 30

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 25 feb 2023
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nonché con le risorse derivanti dall'applicazione delle tariffe previste dal presente decreto.

Note all'articolo

  • Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto (con l'art. 48, comma 3) che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del medesimo D.L., sono abrogati l'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-06-13;120#art-30

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