Art. 5

Incarichi collegiali

In vigore dal 25 nov 2015
1. Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di amministratori il compenso globale è determinato aumentando, in misura non superiore al 70 per cento, quello spettante al singolo amministratore a norma degli . 2. In ogni caso, l'aumento o la diminuzione di cui all', commi 1 e 2, sono applicati sul compenso spettante ad uno o più componenti del collegio, quando risulta che le circostanze previste dal predetto articolo sono a questi ultimi esclusivamente riferibili.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-10-07;177#art-5

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