Art. 5
Incarichi collegiali
In vigore dal 25 nov 2015
1. Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di amministratori il compenso globale è determinato aumentando, in misura non superiore al 70 per cento, quello spettante al singolo amministratore a norma degli .
2. In ogni caso, l'aumento o la diminuzione di cui all', commi 1 e 2, sono applicati sul compenso spettante ad uno o più componenti del collegio, quando risulta che le circostanze previste dal predetto articolo sono a questi ultimi esclusivamente riferibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-10-07;177#art-5