Art. 2

Definizioni

In vigore dal 25 nov 2015
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14; b) «Albo»: l'Albo degli amministratori giudiziari di cui all' del decreto legislativo; c) «amministratore giudiziario»: il soggetto nominato dall'autorità giudiziaria per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati; d) «Ministero»: il Ministero della giustizia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-10-07;177#art-2

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Definizioni (Art. 2 Regolamento recante disposizioni in materia di modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.) — Testo vigente | Portale Normativo