Art. 2
Definizioni
In vigore dal 25 nov 2015
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14;
b) «Albo»: l'Albo degli amministratori giudiziari di cui all' del decreto legislativo;
c) «amministratore giudiziario»: il soggetto nominato dall'autorità giudiziaria per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati;
d) «Ministero»: il Ministero della giustizia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-10-07;177#art-2