Art. 4

Aumento o riduzione del compenso

In vigore dal 25 nov 2015
1. L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma dell' in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri: a) complessità della gestione; b) ricorso all'opera di coadiutori; c) necessità e frequenza dei controlli esercitati; d) qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti; e) sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione, ivi compreso l'adempimento degli obblighi di segnalazione gravanti sugli amministratori; f) numero dei beni compresi nel compendio sequestrato. 2. Il compenso liquidato a norma dell' può essere aumentato in misura non superiore al 100 per cento a fronte di amministrazioni estremamente complesse ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda sequestrati, ovvero di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-10-07;177#art-4

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