Art. 4
Aumento o riduzione del compenso
In vigore dal 25 nov 2015
1. L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma dell' in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:
a) complessità della gestione;
b) ricorso all'opera di coadiutori;
c) necessità e frequenza dei controlli esercitati;
d) qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti;
e) sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione, ivi compreso l'adempimento degli obblighi di segnalazione gravanti sugli amministratori;
f) numero dei beni compresi nel compendio sequestrato.
2. Il compenso liquidato a norma dell' può essere aumentato in misura non superiore al 100 per cento a fronte di amministrazioni estremamente complesse ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda sequestrati, ovvero di risultati dell'amministrazione particolarmente positivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-10-07;177#art-4