Art. 4

Attività del Segretariato generale

In vigore dal 28 lug 2015
1. Sottoscritta l'intesa di cui all', comma 4, il Segretariato generale, tramite le proprie articolazioni ed eventualmente avvalendosi anche dell'Agenzia di cui all'articolo 48 del codice dell'ordinamento militare, svolge per conto dello Stato estero richiedente l'attività di supporto tecnico-amministrativo curando, se richiesto dallo Stato estero e nei limiti di quanto stabilito nella medesima intesa, anche gli aspetti di gestione finanziaria dell'intera operazione di acquisto. 2. L'attività di supporto tecnico-amministrativo è svolta sulla base della richiesta dello Stato estero interessato nei limiti e secondo le modalità disciplinate dagli accordi o dalle intese internazionali, e può implicare lo svolgimento delle funzioni connesse con le procedure di selezione del contraente, nonché il coordinamento della contrattualistica per tutte le fasi dei procedimenti, ad esclusione delle trattative commerciali. 3. Il Segretariato generale porta a conoscenza dell'industria nazionale, anche mediante pubblicazione sul proprio sito web dell'intesa di cui all', comma 4, l'esigenza rappresentata dallo Stato estero e le modalità con cui intende soddisfarla, con specifico riferimento agli aspetti industriali della richiesta. 4. Quando lo Stato estero richiede lo svolgimento delle funzioni connesse con la selezione del contraente, le relative procedure sono svolte in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-05-06;104#art-4

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