Art. 8

Clausola di neutralità finanziaria

In vigore dal 28 lug 2015
1. Le attività di cui al presente decreto sono svolte dal Ministero della difesa nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addì, 6 maggio 2015 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Pinotti, Ministro della difesa Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della Cooperazione internazionale Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2015, foglio n. 1454
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Clausola di neutralità finanziaria (Art. 8 Regolamento per la disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, a norma dell'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.) — Testo vigente | Portale Normativo