Art. 2
Oggetto e finalità
In vigore dal 28 lug 2015
1. Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva e attuativa dell'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, recante disposizioni in materia di
cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.
2. Ai sensi del citato articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, alle attività di cui al presente regolamento si applicano i principi, le norme e le procedure di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, ivi comprese le procedure attinenti alle trattative, ai controlli e al monitoraggio. Restano altresì fermi gli obblighi previsti dalla legge n. 185 del 1990 per le imprese iscritte nel registro nazionale di cui all'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, nonché le competenze dell'autorità nazionale di cui all'articolo 7-bis della legge n. 185 del 1990.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-05-06;104#art-2