Art. 7
Modifiche all'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
In vigore dal 11 dic 2014
Modifiche all'articolo 8-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
1. All'articolo 8-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, le parole: «I risparmi realizzati posso essere conservati dai beneficiari per un anno a partire dalla conclusione dei lavori.» sono sostituite dalle seguenti: «L'utilizzazione dei risparmi realizzati può essere richiesta entro un anno dalla conclusione dei lavori.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-11-17;172#art-7