Art. 4

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

In vigore dal 11 dic 2014
Modifiche all' del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «procede alla valutazione delle singole iniziative» sono sostituite dalle seguenti: «acquisisce la valutazione sulle singole iniziative delle commissioni di cui al comma 2.»; b) al comma 2 la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»; c) al comma 2, primo periodo, le parole: «dell'amministrazione statale competente per materia» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni statali competenti per materia. Ove le domande presentate per le singole tipologie di cui all', commi 2, 3, 4, 5 e 5.1, siano in numero superiore a 1.000, è possibile istituire una o più commissioni aggiuntive aventi la medesima composizione per la categoria relativamente alla quale si è verificato il predetto esubero.»; d) al comma 2, terzo periodo, le parole: «dell'amministrazione statale competente» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni statali competenti».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-11-17;172#art-4

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