Art. 3

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

In vigore dal 11 dic 2014
Modifiche all' del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni: a ) al comma 1, prima delle parole: «possono presentare domanda,» sono inserite le seguenti: «Per le categorie di cui all', commi 2, 3, 4 e 5,»; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per la categoria di intervento di cui all', comma 5.1, possono presentare domanda, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A-bis, che costituisce parte integrante del presente regolamento, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all', le amministrazioni statali, il Fondo edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e gli enti locali territoriali, proprietari di immobili adibiti all'istruzione scolastica.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-11-17;172#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 (Art. 3 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale.) — Testo vigente | Portale Normativo