Art. 6

Disposizioni finali

In vigore dal 22 feb 2014
1. Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione, di cui all', comma 5, del decreto legislativo, può essere predisposto anche da un tecnico abilitato, la cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b), dell', dell'impresa di costruzione ovvero installatrice incaricata dei predetti adeguamenti. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto sono modificate e integrate con la medesima procedura. 2-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai fini della redazione dell'attestazione di prestazione energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;75#art-6

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Disposizioni finali (Art. 6 Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.) — Testo vigente | Portale Normativo