Art. 7

Copertura finanziaria

In vigore dal 12 lug 2013
1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 aprile 2013 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei ministri Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Visto, il Guardasigilli: Cancellieri Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 6, foglio n. 228
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;75#art-7

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