Art. 1
Finalità e ambito di intervento
In vigore dal 12 lug 2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia ed, in particolare, l'articolo 10;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
Visto il Titolo I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ed in particolare l', comma 1, lettera c), che prevede l'emanazione di uno o più decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;
Visto l'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 che, fermo restando il rispetto dell'articolo 17, assegna alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni per l'efficienza energetica contenute nel medesimo decreto legislativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, concernente attuazione dell', comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione della predetta direttiva 2006/32/CE ed in particolare il comma 6 dell'articolo 18;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA);
Acquisito il parere del Consiglio nazionale consumatori e utenti (CNCU), reso nella seduta del 12 dicembre 2007;
Considerato che l'emanazione del presente decreto è funzionale alla piena attuazione della direttiva 2002/91/CE, ed in particolare dell', e che, in proposito, la Commissione europea già il 18 ottobre 2006 ha avviato la procedura di messa in mora nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE (procedura di infrazione 2006/2378);
Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza Unificata nella seduta del 20 marzo 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 novembre 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente regolamento:
Finalità e ambito di intervento
1. Il presente regolamento definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, di cui all', comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo», per le finalità di cui all' del medesimo decreto e per una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa delle norme per la certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.
2. I requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare l'ispezione degli impianti di climatizzazione di cui all', comma 1, lettera c), del decreto legislativo, sono individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;75#art-1