Art. 2
Istituzione del Comitato tecnico sanitario e del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale
In vigore dal 1 gen 2016
Istituzione del Comitato tecnico sanitario e del
Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale
1. Sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato: «Comitato tecnico sanitario», le funzioni in atto esercitate dai seguenti organi collegiali e organismi:
a) Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
b) Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale di cui all', comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219;
c) Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, e all', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;
d) Comitato di valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di età inferiore a quaranta anni, di cui all', comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) Commissione per il rilascio delle licenze per la pubblicità sanitaria, di cui all'articolo 118, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni;
f) Commissione unica sui dispositivi medici, di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
g) Commissione interministeriale di valutazione in materia di biotecnologie, di cui all' del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, e successive modificazioni;
h) Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, di cui all' della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni;
i) Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale, come previsto dall'-quattuordecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai sensi dell', comma 13, della legge 3 agosto 2007, n. 120;
l) Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, di cui all', comma 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135;
m) Consulta del volontariato per la lotta contro l'AIDS, di cui all', comma 809, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
n) Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all', comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
o) Commissione nazionale per lo studio delle tematiche connesse all'attuazione dei principi contenuti nella legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, di cui all', commi 1 e 2, legge 15 marzo 2010, n. 38.
2. Sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato: «Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale», le funzioni in atto esercitate dai seguenti organi collegiali e organismi:
a) Commissione unica per la dietetica e la nutrizione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86;
b) Commissione consultiva per i fitosanitari, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, e all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni;
c) Commissione consultiva del farmaco veterinario, di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193;
d) Nucleo nazionale di farmacosorveglianza sui medicinali veterinari, di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193;
e) Commissione tecnica mangimi, di cui all', comma 1, della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;
f) Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, di cui all' della legge 14 ottobre 1985, n. 623.
Note all'articolo
- La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 565, lettera a)) che "A decorrere dalla costituzione della Commissione di cui al comma 556 [...] all'articolo 2, comma 1, la lettera a) e' abrogata".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-28;44#art-2