Art. 16

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 12 mag 2013
1. Resta fermo il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché delle previsioni di cui all', comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fatto salvo quanto previsto dall', commi 4 e 5. 2. Ai fini del contenimento della spesa per organi collegiali ed altri organismi, ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in sede di nomina dei componenti è necessario privilegiare coloro la cui sede di servizio coincide con la località sede dell'organo collegiale o di altro organismo e per le riunioni il ricorso, per quanto possibile, allo strumento della videoconferenza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-28;44#art-16

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