Art. 17
Disposizione finale
In vigore dal 12 mag 2013
1. Fino all'insediamento degli organi collegiali e degli altri organismi previsti dal presente regolamento, sono prorogati quelli operanti alla data della sua entrata in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 marzo 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Balduzzi, Ministro della salute
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min lavoro, registro n. 5, foglio n. 88
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-28;44#art-17