Art. 11

Commissione medica d'appello

In vigore dal 12 mag 2013
1. La Commissione medica d'appello opera nella composizione e secondo la disciplina di cui al regolamento ENAC, emanato in attuazione dell'articolo 734 del codice della navigazione.
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Commissione medica d'appello (Art. 11 Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183.) — Testo vigente | Portale Normativo