Art. 8
Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
In vigore dal 3 giu 2013
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione quali, ad esempio, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocità da rispettare, la necessità o meno della scorta tecnica da parte del personale abilitato di cui all', comma 3-bis, del codice, gli eventuali periodi temporali, orari e giornalieri, di non validità delle autorizzazioni, le modalità inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso, l'eventuale obbligo di comunicare il transito nel caso sia prescritta la scorta ovvero si eccedano i limiti previsti dall'articolo 62 del codice. Il provvedimento deve, altresì, contenere la prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità, sia diurna che notturna, il veicolo deve essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile. I vari enti proprietari interessati dal transito, previo coordinamento tra loro secondo le facoltà di cui all', comma 1, qualora le situazioni e condizioni locali lo consentano, si adoperano perché le prescrizioni siano il più possibile uniformi.";
b) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
"4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3 e le facoltà di cui all', commi 5 e 7, se nel provvedimento di autorizzazione è prescritta la scorta tecnica a cura del personale abilitato di cui all', comma 3-bis, del codice, il capo-scorta dovrà attenersi alle indicazioni del disciplinare di cui al comma 6, e alle eventuali indicazioni fornite, ai sensi del comma 5, dagli organi di polizia stradale di cui all', comma 1, del codice. Prima dell'inizio del viaggio il capo-scorta deve darne comunicazione agli organi di polizia stradale competenti per territorio di cui all', comma 1, del codice:
a) con preavviso di ventiquattro ore, quando il viaggio deve essere effettuato sulle strade o tratti di strade di tipo A e B, ai sensi dell', comma 2, del codice, e sulle altre strade extraurbane con almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4,5 m o di lunghezza superiore a 38 m;
b) con preavviso di tre giorni, quando il viaggio deve essere effettuato sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate alla lettera a) per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4 m o lunghezza superiore a 35 m, ai fini dell'eventuale intervento, prima della partenza, di una pattuglia di Polizia stradale, per il controllo tecnico documentale sul trasporto da eseguire;
c) con preavviso di cinque giorni, quando è necessaria l'adozione di provvedimenti di chiusura completa al transito della strada con deviazione del traffico su itinerari alternativi, ai sensi dell', comma 9, del codice, ovvero la chiusura del tratto stradale interessato ha durata prevedibile superiore ad un'ora.
La comunicazione, che deve essere fornita con le modalità indicate con direttive del Ministero dell'interno, deve precisare la data e l'ora d'inizio del viaggio e le generalità del capo-scorta designato.
5. Gli organi di polizia stradale competenti per territorio di cui all', comma 1, del codice, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, e conformemente alle disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6, possono:
a) nei casi indicati dal comma 4, lettere a) e b), se le circostanze lo richiedono, imporre all'impresa autorizzata o ai soggetti di cui al comma 6-bis, che effettuano la scorta tecnica, ulteriori modalità operative ovvero fornire indicazioni sul numero di ulteriori veicoli o persone abilitate di scorta;
b) nel caso indicato dal comma 4, lettera c), se le circostanze lo consentono, autorizzare il personale della scorta tecnica a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni.
6. La scorta tecnica può essere svolta direttamente da una delle imprese interessate al trasporto con autoveicoli di cui abbia la disponibilità o può essere affidata a imprese specializzate. In entrambi i casi le imprese devono essere munite di autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e le persone incaricate della scorta tecnica devono essere munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e per l'abilitazione delle persone atte ad eseguire la scorta tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti i dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli adibiti al servizio di scorta tecnica, le modalità di svolgimento della stessa, nonché le eventuali ulteriori comunicazioni.
L'autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica da parte dell'impresa e l'abilitazione del personale incaricato sono rilasciati da parte del Ministero dell' interno.";
c) al comma 6-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di eccezionalità nella disponibilità o sotto il diretto controllo delle Forze armate, la scorta tecnica può essere effettuata dal personale dell'amministrazione della difesa. Parimenti, le amministrazioni assimilate alle Forze armate di cui all'articolo 138, comma 11, del codice, potranno effettuare la scorta tecnica con proprio personale. L'abilitazione del personale di scorta tecnica ai predetti veicoli o trasporti eccezionali è rilasciata dal Comando militare competente o dall'autorità assimilata ai sensi dell'articolo 138, comma 11, del codice. Le disposizioni del disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno di cui al comma 6, si applicano, limitatamente alle modalità di effettuazione della scorta, anche per la circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali nella disponibilità o sotto il diretto controllo dei soggetti di cui all'articolo 138, comma 11, del codice.";
d) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Per le scorte assicurate dalla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato, ovvero dai corpi di polizia municipale o provinciale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, nel rispetto del regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ovvero della competente amministrazione, sono a carico del richiedente le spese e gli oneri relativi, fissati con provvedimento del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.";
e) i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
"10. Sulle autorizzazioni singole e multiple, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, devono essere annotati, prima di iniziare il viaggio, l'ora e il giorno di effettuazione di ciascun viaggio e l'autorizzazione, al termine del suo uso o alla sua scadenza, deve essere restituita all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione stessa. Deve, inoltre, essere allegata copia della dichiarazione sostitutiva e dello schema di carico di cui all', comma 7, punto B), lettera b).
11. Nel caso in cui nella domanda si sia fatto riferimento a veicoli di riserva, conformemente a quanto disposto all', comma 3, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, prima dell'inizio del viaggio devono essere comunicati i numeri delle targhe del veicolo isolato o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto. Le comunicazioni devono essere allegate all'autorizzazione e sostituiscono l'annotazione di cui al comma 10. La comunicazione può essere effettuata dalla ditta che esegue la scorta ovvero dal capo-scorta.
12. Se l'annotazione prevista nel comma 10 non risulta iscritta sul documento di autorizzazione e se la comunicazione di cui al comma 11 non risulta effettuata, il trasporto eccezionale deve ritenersi non autorizzato. Pertanto, in caso di accertamento da parte degli organi di polizia stradale, lo stesso è soggetto a tutte le conseguenze previste per la mancata autorizzazione. Alla fine del viaggio, durante il quale è stata accertata la inadempienza, l'autorizzazione deve essere restituita all'ufficio che l'ha rilasciata. Se la comunicazione, ancorchè effettuata, non risulta allegata, il trasporto eccezionale è invece soggetto a tutte le conseguenze previste per il mancato rispetto delle prescrizioni.";
f) al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le comunicazioni possono essere effettuate in qualunque modalità purchè suscettibile di riscontro. Secondo le facoltà di cui all', comma 1, annotazioni, comunicazioni e rilievi possono essere formulati in forma digitale.";
g) al comma 14-bis, le parole: "all', commi 1 e 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "all', comma 1, ovvero il personale abilitato di cui all', comma 3-bis";
h) ai commi 15 e 16, le parole: "Direzione generale della M.C.T.C." sono sostituite dalle seguenti "Direzione generale per la motorizzazione";
i) al comma 17, le parole "Ministro dei lavori pubblici" sono sostituite dalle parole "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-02-12;31#art-8