Art. 10
Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
In vigore dal 3 giu 2013
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta riportante gli estremi identificativi del veicolo o complesso di veicoli, da allegare, in originale o in copia secondo i casi, alla domanda di autorizzazione, salvo che l'ente stesso non acquisisca altrimenti l'informazione dell'avvenuto pagamento. Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente. Il riscontro del pagamento deve essere annotato sull'autorizzazione. Secondo le facoltà di cui all', comma 1, l'annotazione può essere effettuata in forma digitale.";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione, è effettuata come segue:
a) veicoli e trasporti di cui all', comma 2, punto B), lettere a), b) se diversi dai mezzi d'opera, e), f) e g):
1) sino a 20 t, euro 510,26;
2) da oltre 20 t a 33 t, euro 850,09;
3) da oltre 33 t a 56 t, euro 1.445,05.
Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di euro 25,31 per ogni t in più;
b) veicoli e trasporti di cui all', comma 2, punto B), lettere b), e), f) e g), qualora il numero di assi sia superiore a otto, ovvero lettera b), limitatamente al rimorchio o alla massa gravante al suolo del semirimorchio quale risulta dalla relativa carta di circolazione, se mezzi d'opera:
1) sino a 20 t, euro 169,91;
2) da oltre 20 t a 33 t, euro 297,48;
3) da oltre 33 t a 56 t, euro 510,26;
4) da oltre 56 t a 70 t, euro 850,09.
Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di euro 25,31 per ogni t in più;
c) veicoli e trasporti di cui all', comma 2, punto B), lettera c):
1) euro 1,03 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t e euro 6,71 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi, aventi massa massima di 80 t. I richiedenti devono, all'atto della domanda, versare a titolo di acconto per ogni trimestre, le somme di euro 92,96 o di euro 604,25, rispettivamente per i carri ferroviari a due o a quattro assi. Tali somme sono conguagliate, entro il primo mese successivo al trimestre, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. Tale documentazione è convalidata dal gestore del trasporto ferroviario.";
c) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Nel caso di complessi mezzi d'opera, per il cui veicolo trainante sia stato versato l'indennizzo d'usura di cui all'articolo 34, comma 1, del codice, la durata dell'autorizzazione è commisurata a quella della tassa di possesso. Per i veicoli e i trasporti di cui all', comma 2, lettera b), del codice, nelle condizioni di cui all', comma 2-bis, del codice, l'indennizzo per la maggiore usura è corrisposto in misura forfettaria come indicato nello stesso comma, e la durata dell'autorizzazione non può essere superiore al periodo di frazionamento della tassa di possesso; nelle diverse condizioni di cui al comma 4, per i medesimi veicoli e trasporti, l'indennizzo è corrisposto in maniera convenzionale, e gli importi sono determinati ai sensi del comma 5.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-02-12;31#art-10