Art. 11
Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
In vigore dal 3 giu 2013
1. All'articolo 21, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La scorta può essere curata dai corpi di polizia municipale ovvero provinciale, quando l'intero itinerario del trasporto si sviluppa su strade comunali ovvero provinciali. Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di eccezionalità, nella disponibilità o sotto il diretto controllo delle Forze armate, il Comando militare responsabile del trasporto potrà richiedere l'ausilio dell'Arma dei Carabinieri per l'effettuazione della scorta.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-02-12;31#art-11