Art. 11

Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

In vigore dal 3 giu 2013
1. All'articolo 21, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La scorta può essere curata dai corpi di polizia municipale ovvero provinciale, quando l'intero itinerario del trasporto si sviluppa su strade comunali ovvero provinciali. Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di eccezionalità, nella disponibilità o sotto il diretto controllo delle Forze armate, il Comando militare responsabile del trasporto potrà richiedere l'ausilio dell'Arma dei Carabinieri per l'effettuazione della scorta.".
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Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Art. 11 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalita', di segnaletica verticale, di sagoma, masse limiti e attrezzature delle macchine agricole.) — Testo vigente | Portale Normativo